Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) prevede per i Comuni con più di 30.000 abitanti l’adozione di misure volte a contenere le emissioni inquinanti. Dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, è in vigore il divieto di circolazione dei veicoli in alcune vie comunali.
Il Comune di Cento applicherà i provvedimenti alle sole vie poste all’interno del centro storico del capoluogo, in virtù della conformazione territoriale centese, vista l’assenza di trasporto pubblico locale adeguato, capillare e continuativo, considerata la distribuzione delle principali scuole, dell’ospedale e dei parcheggi scambiatori, le limitazioni debbano essere limitate al solo centro storico individuato dalle strade della cosiddetta ‘circonvallazione interna’.
Nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì nel perimetro delimitato dalle vie IV Novembre, I Maggio, XX Settembre, XXV Aprile, viale Iolanda (nel tratto da via XXV Aprile a via 27 Gennaio), via 27 Gennaio, via Bologna, con esclusione delle stesse, vigerà il divieto di circolazione del veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, dei veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e dei ciclomotori e motocicli PRE EURO. Lo stesso divieto sarà in vigore anche nelle prime domeniche di ogni mese, con eccezione del mese di gennaio (spostamento al 13 gennaio 2019).
I provvedimenti si attueranno anche nelle domeniche ecologiche del 6 e 20 ottobre, 3 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre 2019, del 26 gennaio, 2 e 16 febbraio, 1 e 15 marzo 2020.
Il provvedimento non si attua nelle giornate festive del 1 novembre, 25 e 26 dicembre 2019 e del 1 e 6 gennaio 2020.
Sono esclusi da questi provvedimenti i veicoli dotati di motore elettrico; autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina, con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre, auto immatricolate come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale; i veicoli oggetto di deroga.
Sono inoltre introdotti il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile solida (legna, pellet, cippato, altro) CON CLASSE EMISSIVA < 4 stelle nelle unità immobiliari dotate di impianto alternativo; il divieto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto, con deroghe il 5 e il 6 gennaio 2020 e l’8 marzo 2020; l’abbassamento di 1°C della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili (sono esclusi ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive); il divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso; il divieto di spandimento di liquami zootecnici (sono escluse le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo).