In riferimento al comunicato stampa diffuso da Massimiliano Borghi ed altri sulla sentenza n.152 della Corte Costituzionale è evidente che i sottoscrittori non hanno letto o compreso il significato della medesima.
Gli attori avevano chiesto che la Corte Costituzionale dichiarasse l’illegittimità dell’art.49, comma 1, lettera b), della legge Regionale Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n.6 .
La Corte Costituzionale non ha accolto completamente la loro richiesta, ma limitatamente alle parole << ,ferma restando l’applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n.24 del 1994>>.
Ciò comporta che rimane in essere l’art.49, comma 1, lettera b) sui controlli delle Partecipanze Agrarie dell’Emilia-Romagna concernenti gli Statuti ed i regolamenti da parte della Regione.
Cosa cambia se permangono i controlli ?
La novità è costituita dal fatto che la Regione non potrà più sciogliere direttamente gli organi statutari nominando un Commissario, ma dovrà essa stessa rivolgersi al Tribunale Civile o al Prefetto.
La sentenza della Corte Costituzionale torna ora al Consiglio di Stato che si dovrà definitivamente pronunciare rispetto alla precedente provvisoria sentenza.
La paralisi dell’Ente non è stata determinata dall’intervento del Commissario Regionale, che ha cercato di bonificare le irregolarità create da Borghi & C., ma dall’illegittimo operare del medesimo, come già stabilito da più pronunciamenti del Tribunale Civile di Ferrara.
Borgatti Corrado
Borgatti Renato
Casoni Bruno
Folchi P.Lorenzo
Gallerani Mirco
Gilli Raffaele
Tassinari Alessandro
Tassinari Roberto