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PARTECIPANZA: Mirco Gallerani ci vuole vedere chiaro e chiede “RETTIFICA PROCLAMAZIONE ESITO VOTAZIONE”

DiGiuliano Monari

Ago 14, 2020


In poco più di tre anni, il segretario deve rettificare per la seconda volta la proclamazione dell’esito della votazione, in occasione di un bilancio.
La prima accadde con Prot. 1 Fasc. 09 del 4 gennaio 2017; la seconda è accaduta con Prot. 2.901 Fasc. 12 del 06/08/2020,
Nella prima circostanza fece riferimento art. 14 dello Statuto vigente; nella seconda fa riferimento all’art. 18 del Regolamento delle sedute di Consiglio.
Lo Statuto all’art. 14 stabilisce: “Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti; le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti”.
L’art. 18 del Regolamento delle sedute di Consiglio, altera la definizione di “maggioranza assoluta” in quello di “maggioranza”, amputando il termine “assoluta” e trasformandola in maggioranza semplice, da cui deriva, che “i consiglieri che dichiarano di astenersi non vengono computati nel numero dei votanti”.
Ora, è noto che esiste una gerarchia delle fonti, per cui il consiglio che il 15 marzo 1995 approvò il Regolamento, non poteva certo modificare lo Statuto approvato il 24 agosto 1978.
Il Prof. Avv. Marco Dugato, che venne incaricato dalla Partecipanza di esprimersi sull’esito della votazione del bilancio preventivo per il 2017, fece una relazione di 11 pagine, acquisita agli atti dell’Ente con Prot. 226/02 del 10/02/2017.
Il Prof. Dugato analizzò “I fatti e le norme statutarie di riferimento” e “La maggioranza necessaria”; la sua analisi riguardò l’art. 14 dello Statuto e non certamente il Regolamento, poiché questo non avrebbe in alcun modo potuto contrastare la norma statutaria da cui derivava.
La relazione, a pag. 4, recita: “Il dato che a mio avviso emerge dalla lettura delle disposizioni statutarie è che la maggioranza assoluta per determinare il segno della delibera deve riferirsi … a coloro che abbiano partecipato alla votazione”, ed a pag. 5 prosegue: “Debbono, tuttavia, essere computati come partecipanti al voto anche gli astenuti, poiché anche l’astensione costituisce partecipazione al voto, incidendo sul numero dei votanti ‘non favorevoli’.
Poiché l’Ente ha acquisito e praticato nei propri atti la relazione del prof. Dugato, verificata la non attendibilità del segretario, si chiede di sottoporre il caso ad un parere delle competenze della Regione Emilia-Romagna.

Il Consigliere
Mirco Gallerani

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