In poco
più di tre anni, il segretario deve rettificare per la seconda volta
la proclamazione dell’esito della votazione, in occasione di un
bilancio.
La prima accadde con Prot. 1 Fasc.
09 del 4 gennaio 2017; la seconda è accaduta con Prot. 2.901 Fasc.
12 del 06/08/2020,
Nella prima circostanza fece
riferimento art. 14 dello Statuto vigente; nella seconda fa
riferimento all’art. 18 del Regolamento delle sedute di Consiglio.
Lo Statuto all’art. 14 stabilisce: “Nessuna
deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei
votanti; le schede bianche e non leggibili si computano per
determinare la maggioranza dei votanti”.
L’art. 18 del Regolamento delle sedute di Consiglio, altera la
definizione di “maggioranza assoluta” in quello di
“maggioranza”, amputando il termine “assoluta” e
trasformandola in maggioranza semplice, da cui deriva, che “i
consiglieri che dichiarano di astenersi non vengono computati nel
numero dei votanti”.
Ora, è noto che esiste
una gerarchia delle fonti, per cui il consiglio che il 15 marzo 1995
approvò il Regolamento, non poteva certo modificare lo Statuto
approvato il 24 agosto 1978.
Il Prof. Avv. Marco
Dugato, che venne incaricato dalla Partecipanza di esprimersi
sull’esito della votazione del bilancio preventivo per il 2017,
fece una relazione di 11 pagine, acquisita agli atti dell’Ente con
Prot. 226/02 del 10/02/2017.
Il Prof. Dugato
analizzò “I fatti e le norme statutarie di
riferimento” e “La
maggioranza necessaria”; la sua analisi
riguardò l’art. 14 dello Statuto e non certamente il Regolamento,
poiché questo non avrebbe in alcun modo potuto contrastare la norma
statutaria da cui derivava.
La relazione, a pag.
4, recita: “Il dato che a mio avviso emerge
dalla lettura delle disposizioni statutarie è che la maggioranza
assoluta per determinare il segno della delibera deve riferirsi … a
coloro che abbiano partecipato alla votazione”,
ed a pag. 5 prosegue: “Debbono, tuttavia,
essere computati come partecipanti al voto anche gli astenuti, poiché
anche l’astensione costituisce partecipazione al voto, incidendo
sul numero dei votanti ‘non favorevoli’.
Poiché l’Ente ha acquisito e praticato nei
propri atti la relazione del prof. Dugato, verificata la non
attendibilità del segretario, si chiede di sottoporre il caso ad un
parere delle competenze della Regione Emilia-Romagna.
Il Consigliere
Mirco Gallerani
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