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Partecipanza Agraria di Pieve di Cento: PRIME IPOTESI DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL’ ENTE

DiGiuliano Monari

Giu 22, 2017

Il cambiamento socio economico cui stiamo assistendo e vivendo tutti noi deve farci riflettere e pensare. Come Commissione Statuto e Regolamenti ci si è posti di fronte all’analisi dello Statuto dell’Ente al fine di porre le corrette rettifiche per preparare la Partecipanza alla prossima assegnazione dei capi.
A tal proposito, i primi incontri preliminari hanno permesso di riflettere su alcune tematiche come la disaffezione della comunità Partecipante nei confronti dell’Ente e la difficoltà che sta vivendo il settore agricolo, oltre all’effettiva utilità e senso che può avere un’attuale distribuzione dei capi in questa condizione di crisi generalizzata, soprattutto pensando che oramai solo poche decine di Partecipanti svolgono la professione di agricoltore attivo.
La Partecipanza non può essere unicamente un Ente che gestisce strade vicinali, fossi e passi dei capi, ma deve proporre una modalità per dare significato al “capo”, sia come valore individuale, che come valore collettivo, anche in funzione sociale e di solidarietà attraverso un migliore e più efficace utilizzo del patrimonio fondiario. Oltre all’aggiornamento dello Statuto nei suoi contenuti sostanziali e nella sua formulazione letterale, indubbiamente ci si è prevalentemente soffermati al tema “Divisione”, come incombenza e traguardo che questa Amministrazione sa di dover portare a termine.
Nel pieno rispetto delle tradizioni, la Commissione Statuto ha ragionato sul dimezzamento del tempo di Divisione e della necessità di trovare soluzioni in merito al tanto conclamato tema dell’inserimento dei giovani, dell’eliminazione della discriminazione tra uomo e donna e della rappresentanza dei ‘fuori cerchia’.
Per affrontare le operazioni di modifica dello Statuto, l’Amministrazione della Partecipanza ha incaricato il Dott. Filippini Michele, Presidente della Partecipanza Agraria di Villafontana, nonché Presidente del Comitato di Coordinamento delle Partecipanze Agrarie Emiliane e Presidente della Consulta Nazionale delle Proprietà Collettive, il quale affiancherà la Commissione Statuto e Regolamenti durante l’intero iter, che si riterrà ultimato esclusivamente a seguito dell’approvazione formale da parte dell’Assemblea Generale dei Partecipanti.
In sintesi le prime ipotesi di modifica riguardano:
1. DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE. Si ritiene utile passare da 20 anni a 10 anni. In tempi di rapidi cambiamenti in tutti i campi delle attività, un periodo di 20 anni ha il sapore dell’eternità, rallenta e rende vane le istanze di cambiamento e aggiornamento di ogni aspetto e del funzionamento della Partecipanza.
Le necessità di cambiamento dovute al mondo esterno alla Partecipanza o derivanti da proposte ed esigenze interne sono meglio gestite su un arco temporale di 10 anni.
2. INTRODUZIONE DI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PERMANENTI. Si propone di istituire una Consulta di fuori cerchia, una Consulta di giovani e una Consulta delle donne, con criteri e Regolamenti da studiare e redigere.
3. PRESENZA DEI GIOVANI. Rispetto a questo tema si ritiene utile acconsentire ai giovani, figli o nipoti di Partecipanti, di partecipare all’Assemblea Generale mediante un meccanismo di deleghe.
4. FUORI CERCHIA. Eleggibilità con inserimento di rappresentanti in Consiglio.
5. TEMA DONNE. Intesa come “Figlia di Partecipante deceduto”, si propone l’apertura delle iscrizioni in seguito alla Divisione, e avuta certezza dei numeri, studiare una eventuale modalità di assegnazione. In merito al tema va ricordato che altre Partecipanze, con diverse modalità, hanno già introdotto diritti alle donne.
6. AUTOSOSTENTAMENTO ENTE. L’Amministrazione trattiene un certo numero di parti per finalità di autosostentamento o per altri fini individuati come ad esempio l’eventuale assegnazione alle donne (clausola transitoria) o per mantenere al minimo il contributo annuo ordinario richiesto ai Partecipanti.
7. RAPPORTO TRA ASSEGNATARIO ED ENTE DURANTE IL PERIODO ASSEGNAZIONE. Il Partecipante resta personalmente responsabile nei confronti della Partecipanza, quanto al pagamento del contributo e l’osservanza delle regole della conduzione del capo per tutto il periodo di assegnazione, quale che sia la modalità di conduzione del capo assegnatogli.
8. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAPO. Il Partecipante può delegare alla Partecipanza l’incarico di affittare a terzi la parte assegnatagli:
• Verso obiettivi sociali, di solidarietà e sviluppo: si tratterebbe di una possibilità a cui i Partecipanti possono liberamente accedere e che andrebbe regolata da una specifica convenzione. Il ricavato annuo della rendita del capo verrebbe investito in attività benefiche e di sviluppo del territorio decise dai Partecipanti annualmente.
• Per scopo di lucro: il Partecipante può delegare alla Partecipanza l’incarico di affittare a terzi la parte assegnatagli a fini strettamente economici; il ricavato annuo del canone di affitto viene ripartito tra i Partecipanti pro quota.

partecipanza pieve direttivo 19 giugno 2017

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