Editoriale – Di Giuliano Monari:
IL DIRITTO DI CRONACA
Il fondamento del diritto di cronaca è nell’art. 21 Cost., in quanto libera manifestazione del pensiero. La cronaca si distingue dalle varie forme di espressione, riconducibili a quella norma costituzionale, principalmente per due ragioni. In primo luogo, si manifesta attraverso la narrazione di fatti. In secondo luogo, si rivolge alla collettività indiscriminata.
Essendo la cronaca narrazione di fatti rivolta alla collettività, se ne deduce che la sua funzione è quella di informare la collettività. Quella collettività il cui ruolo, nella società democratica, è inequivocabilmente delineato dall’art. 1 Cost., laddove dice che “La sovranità appartiene al popolo”. Ed è proprio questa attribuzione di sovranità a connotare ulteriormente la funzione della cronaca.
La collettività, infatti, delega periodicamente la gestione della “cosa pubblica” (res publica) ai suoi rappresentanti eletti in Parlamento. E la delega deve avvenire con piena cognizione di causa. La collettività deve avere un quadro dettagliato sia di ciò che accade nel Paese, sia delle persone alle quali delega l’esercizio della sovranità. Ma, non disponendo di mezzi idonei, ecco che gli organi di informazione si incaricano di puntare i riflettori su quegli aspetti la cui valutazione determina la scelta del delegato. Di qui l’insostituibile funzione della cronaca: la raccolta di informazioni e la loro diffusione, in virtù del rapporto privilegiato che gli organi di informazione vantano con la realtà, allo scopo di consentire al popolo un corretto e consapevole esercizio di quella sovranità che l’art. 1 Cost. gli attribuisce.
Tuttavia, vi sono articoli di cronaca riguardanti personaggi o aspetti che non presentano punti di contatto con la gestione della cosa pubblica, ma che per vari motivi destano l’interesse della collettività. Si pensi agli artisti, ai campioni dello sport, agli argomenti culturali. Anche su questi personaggi e argomenti la collettività va tenuta informata. Qui la funzione della cronaca è quella di mantenere saldo il legame che unisce la collettività al personaggio, nonché di agevolarne la crescita intellettuale.
Sotto questo aspetto si può dire che la collettività vanta un vero e proprio diritto alla informazione. O perché è funzionale all’esercizio di quella sovranità che per Costituzione le appartiene, o perché ne favorisce la crescita in termini culturali e intellettuali. Ma si potrebbe affermare che esiste, in correlazione al diritto della collettività ad essere informata, anche un obbligo di informazione?
Un necessario chiarimento. Qui un eventuale “obbligo di informazione” non andrebbe riferito né specificamente alla persona del giornalista (o a chi comunque informa la collettività), né allo scopo di fondare un giudizio di responsabilità in caso di mancata osservanza. Un giornalista non può essere costretto a pubblicare una notizia, né può essere ritenuto responsabile nei riguardi della collettività per non averla informata. Al limite, ciò potrà avere rilevanza nel suo rapporto contrattuale con l’editore. In realtà, si tratta soltanto di verificare se, in base ad alcune norme, tra collettività ed organi di informazione si possa delineare un rapporto che, sebbene privo di rilevanza giuridica, sia tale da attribuire alla manifestazione di pensiero che accompagna la cronaca un valenza tutta particolare all’interno dell’art. 21 Cost.
Ebbene, di vero e proprio obbligo di informazione si potrebbe formalmente parlare con riferimento a quei soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge, perché inteso in favore della collettività indiscriminata. Secondo le leggi di disciplina del sistema radiotelevisivo che finora si sono succedute, l’attività radiotelevisiva ha sempre costituito “un servizio di preminente interesse generale”. E alla relativa attività di informazione è sempre stata attribuita la massima importanza, dal momento che “I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere quotidianamente telegiornali o giornali radio” (art. 20, comma 6°, L. n. 223/1990, nota come “legge Mammì”, confermato dalla L. n. 112/2004, nota come “legge Gasparri” e dall’art. 7, comma 2° lett. b), D.Lgs. n. 177/2005, noto come “Testo Unico della radiotelevisione”). L’attività informativa radiotelevisiva è dunque un obbligo per i maggiori concessionari.
Per la carta stampata, non c’è dubbio che molti quotidiani e periodici a diffusione nazionale assolvano ad una funzione informativa indispensabile per la collettività. Ma è anche vero che nella L. n. 47/1948 (“legge sulla stampa”) non vi è norma sulla quale fondare un obbligo di informazione analogo a quello dei concessionari radiotelevisivi nazionali. Tuttavia, l’attività di quasi tutti i quotidiani e i periodici è esclusivamente informativa. Per non dimenticare, poi, quelle norme deontologiche che disciplinano la professione giornalistica e che espressamente parlano di “diritto dei cittadini all’informazione” e di “diritto dovere di cronaca”, senza fare distinzione tra mezzi di informazione.
Dati questi presupposti, è evidente come la cronaca assuma una posizione di netto privilegio rispetto alle altre forme di manifestazione del pensiero garantite dall’art. 21 Cost. Si tratta dunque di scoprire in cosa consiste esattamente questo privilegio.
Di norma, i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono rappresentati dal rispetto di quei diritti inviolabili che l’art. 2 Cost., norma “aperta” a sempre nuove istanze di tutela della persona, fin dalla sua nascita si è incaricato di accogliere e garantire: a cominciare da concetti come onore, decoro, reputazione. Diritti della persona che l’ordinamento tutela attraverso la previsione di reati come l’ingiuria(art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.). E, nel conflitto tra manifestazione del pensiero e diritto inviolabile, è sempre quest’ultimo a prevalere.
Non così per il diritto di cronaca. Costituendo al tempo stesso espressione della libertà di pensiero ed insostituibile strumento di informazione al servizio esclusivo della collettività, il diritto di cronaca vanta una tutela rafforzata. E finisce per prevalere sul diritto del singolo individuo, anche se “inviolabile”. Il reato di diffamazione, l’illecito civile, qui non sorgono, pur in presenza di una obiettiva lesione, perché è lo stesso ordinamento giuridico a permetterla (art. 51 c.p.: “L’esercizio di un diritto […] esclude la punibilità”). Nel linguaggio giuridico in questo caso si dice che il comportamento illecito è scriminato, e la lesione non dà luogo ad alcuna responsabilità.
Tutela rafforzata, ma non assoluta. Il diritto inviolabile del singolo individuo soccombe di fronte all’esigenza informativa, ma nel rispetto di alcune precise condizioni. Di stabilire quali siano queste condizioni si è incaricata la giurisprudenza, a partire dalla storica sentenza che scrisse il cosiddetto decalogo del giornalista (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). Secondo tutti i giudici che, a partire da quella storica sentenza, si sono ritrovati a dover affrontare problematiche relative al diritto di cronaca, quest’ultima si configura correttamente soltanto quando concorrono i seguenti tre requisiti: a) la verità dei fatti (oggettiva o “putativa”); b) l’interesse pubblico alla notizia; c) la continenza formale, ossia la corretta e civile esposizione dei fatti.
In assenza anche di uno solo di questi requisiti, il diritto inviolabile risorge in tutta la sua pienezza, rendendo illecita la manifestazione di pensiero.
Un’ultima considerazione va fatta riguardo ai soggetti che possono beneficiare del diritto di cronaca. Sarebbe errato sostenere che il privilegio di informare è riservato al giornalista. L’art. 21 Cost. non può riguardare una ristretta categoria. In realtà, l’ambito di applicazione del diritto di cronaca non è riferito al soggetto che lo esercita, ma al mezzo attraverso il quale viene diffuso il pensiero.
Così, il diritto di cronaca va riconosciuto a chi narra fatti o esprime un pensiero utilizzando un mezzo tecnicamente idoneo ad informare una cerchia indeterminata di persone. Quindi, non solo al giornalista, ma anche a chi scrive sul giornalino della scuola o dell’università, su un volantino poi distribuito al pubblico, a chi interviene in un forum o tiene un blog su internet. Persino chi scrive sui muri della città può invocare il diritto di cronaca, se vengono rispettati gli altri requisiti (interesse pubblico e continenza formale), anche se il più delle volte i messaggi scritti sui muri, non riportando fatti ma giudizi, risultano meglio riconducibili alla problematica della critica.