“IMU 2024 Immobili inagibili sisma Per i comuni colpiti dal sisma, l’ art. 1 comma 768 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ha prorogato fino al 31/12/2023 l’esenzione IMU disposta per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente per i quali non sia intervenuta la definitiva ricostruzione e agibilità e la legge non ha prorogato l’esenzione al 2024. Pertanto, a decorrere dal 2024, tali immobili sono soggetti alle regole ordinarie come previsto dalla l. 160/2019.
Con riferimento alle principali casistiche si precisa che:
a) per i fabbricati con ordinanze di inagibilità, l’IMU è calcolata con la riduzione del 50% della rendita catastale, solo se ricorrono le condizioni previste dalla Legge 160/2019 art. 1, comma 747, lettera b) e dall’art. 4 del Regolamento comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4/2020.
Pertanto, l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001 n. 380. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
b) per i fabbricati con ordinanze di inagibilità in corso di ristrutturazione con pratica Mude o Sfinge aperta, l’IMU va corrisposta considerando il valore dell’area fabbricabile, fino alla data di fine lavori o accatastamento o utilizzo, secondo le regole ordinarie.
Ove non ricorrano le condizioni sopra descritte, i fabbricati con ordinanza sono soggetti al pagamento IMU al 100%, senza riduzione.
E’ richiesta la presentazione della dichiarazione IMU 2024 utilizzando il modello ministeriale per i fabbricati per i quali permangono le condizioni di inagibilità di cui al punto a).
Va dichiarata l’ utilizzazione edificatoria dell’area, la demolizione del fabbricato, gli interventi di recupero a norma dell’art.3 comma 1 lettera c), d) e f) del D.P.R. 380/2001 (ricostruzione pratiche Mude-Sfinge in corso) dichiarando il valore venale.